Contabilità: Ogni soggetto che esercità attività di impresa o professionale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili; l'elenco dei registri obbligatori e le incombenze ad essa collegate variano in base del tipo di contabilità adottata. In questo luogo non si andranno a sviscerare in maniera approfondita le varie differenze ma si darà una breve panoramica e chi volesse ulteriori informazioni potrà contattarmi privatamente.
La contabilità semplificata altro non è il regime naturale delle piccole e medie imprese che rispettano determinati requisiti (500.000 € di fatturato per chi svolte prestazioni di servizi oppure 800.000 € per chi esercita altre attività), le incombenze fiscali e contabili sono nettamente inferiori rispetto alla contabilità ordinaria ma per contro non è uno strumento utile a verificare una serie di indici aziendali. La caratteristica principale di questo regime è l'applicazione del criterio "di cassa", già previsto per gli esercenti arti e professioni. In forza di tale criterio di determinazione del reddito i componenti rilevanti concorrono alla fomrazione del reddito nel momento della loro manifestazione numeraria ossia nel momento del loro incasso (se positivi) o del loro pagamento (se negativi).
La contabilità ordinaria è obbligatoria per le società di capitali e imprese che superano i limiti di ricavi previsti per la contabilità semplificata ma può essere, in determinate situazioni, utile applicarla anche a chi non supera i ridetti limiti. Oltre all'aspetto economico, nella contabilità ordinaria, dovrà essere posto l'accento anche sull'aspetto patrimoniale (saldo clienti/fornitori, giacenze bancari/postali etc etc). Le imprese in contabilità ordinaria determinano i ricavi secondo il principio di competenza, ovvero: "costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di maturazione, indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo, mediante l'utilizzo di scritture di assestamento rilevate a fine anno"
Il regime forfettario invece è per quei contribuenti che non superano un fatturato annuo di € 85.000, le incombenze di natura fiscale e contabile sono nettamente inferiori rispetto ai regimi sopra esposti ma tuttavia la sua applicazione non sempre si traduce in un risparmio fiscale e contributivo e per questo motivo è fondamentale uno studio accurato voto a verificarne la convenienza nell'applicarlo. Oltre al limite del fatturato annuo vi sono altri requisiti da rispettare al fine di poter aderire a tale regime.
Il ruolo dello studio commerciale si concentrerà nell'analizzare le dinamiche aziendali o professionali, i volumi di fatturato e la struttura organizzativa al fine di indirizzare il cliente nella scelta del regime contabile da applicare inoltre, una volta fatta questa scelta, potrebbero verificarsi situazioni che richiedono una modifica di tale scelta per rendere il tutto più pertinente al reale momento storico dell'azienda. Si deve guardare alla propria attività come un qualcosa di dinamico che tenga conto dei fattori esogeni ed endogeni e su di essi ponga le basi per eventuali modifiche strategiche o organizzative.